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Allegato
(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490.

Art. 60-bis.
(Avanzamento. Modifiche del regime transitorio).

      1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 60, comma 3, le disposizioni di cui agli articoli 60, commi 2, lettere c), d) ed e), e 2-bis, 62, comma 5, e 63, commi 1 e 3, sono prorogate fino all'anno 2009.

Decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

Art. 20.
(Disposizioni transitorie e finali).
(omissis)

      4. Nelle more della definizione di un sistema europeo di identificazione dei produttori, secondo quanto indicato dall'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2002/9/CE e, comunque entro e non oltre il 13 agosto 2007, il finanziamento delle operazioni di cui all'articolo 11, comma 1, viene assolto dai produttori con le modalità stabilite all'articolo 10, comma 1.

(omissis)

Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

Art. 2.
(omissis)

      34. In sede di prima applicazione del comma 33, l'aggiornamento della banca dati catastale avviene sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al comma 33, presentate dai soggetti interessati nell'anno 2006 e messe a disposizione della Agenzia del territorio dall'AGEA. L'Agenzia del territorio provvede ad inserire in atti i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni colturali, anche

 

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sulla scorta delle informazioni contenute nelle suddette dichiarazioni. In deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare all'articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, l'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende noto, per ciascun comune, il completamento delle operazioni e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, i risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento; i ricorsi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n 546, e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi possono essere proposti entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato relativo al completamento delle operazioni di aggiornamento catastale per gli immobili interessati; i nuovi redditi così attribuiti producono effetti fiscali dal 1o gennaio 2006. In tale caso non sono dovute le sanzioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
(omissis)

      39. I trasferimenti erariali in favore dei comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante, in relazione all'imposta comunale sugli immobili, dalle disposizioni dei commi da 33 a 38, secondo criteri e modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con il predetto decreto, in particolare, si prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in relazione alla eventuale quota di maggior gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto.

(omissis)

      46. I trasferimenti erariali in favore dei comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante in relazione all'imposta comunale sugli immobili dalle disposizioni dei commi da 40 a 45, secondo criteri e modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con il predetto decreto, in particolare, si prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in relazione alla eventuale quota di maggior gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto.

(omissis)

Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 1.
(omissis)

      153. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

 

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presente legge, sono individuate le province alle quali può essere assegnata, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la diretta riscossione dell'addizionale sul consumo di energia elettrica concernente i consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore a 200 kW, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, con priorità per le province confinanti con le province autonome di Trento e di Bolzano, per quelle confinanti con la Confederazione elvetica e per quelle nelle quali oltre il 60 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni.
(omissis)

      989. Ai fini della definizione del sistema di autonomia finanziaria delle autorità portuali, il Governo è autorizzato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, ed alla legge 5 maggio 1976, n. 355, nonché i criteri per la istituzione delle autorità portuali e la verifica del possesso dei requisiti previsti per la conferma o la loro eventuale soppressione, tenendo conto della rilevanza nazionale ed internazionale dei porti, del collegamento con le reti strategiche nazionali ed internazionali, del volume dei traffici e della capacità di autofinanziamento.

(omissis)

Decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17.

Art. 5.
(Proroga di termini in materia ambientale).

      1. Il termine di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, è prorogato fino alla data di adozione dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo e, comunque, non oltre il 30 giugno 2007.

(omissis)

 

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Decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38.

Art. 3.
(Missioni internazionali delle Forze armate e delle Forze di polizia).
(omissis)

      4. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 143.851.524 per la proroga della partecipazione di personale militare, compreso il personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare ordine di Malta, alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 2, comma 5, della legge n. 247 del 2006, di seguito elencate:

          a) Multinational Specialized Unit (MSU), in Kosovo;

          b) Joint Enterprise, nell'area balcanica;

          c) Albania 2, in Albania.

(omissis)
 

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